I CONTRIBUTI PREVISTI PER TUTTE LE GESTANTI E NEO MAMME

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I principali contributi messi a disposizione dallo Stato spettanti a qualsiasi mamma o futura mamma a prescindere dalla sua posizione lavorativa e indipendentemente dalla presentazione e dal valore del modello ISEE.

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INTRODUZIONE

Attualmente la materia degli aiuti alle famiglie è ricca di deroghe e incentivi extra legati all’emergenza Covid-19, ma non sappiamo fino a quando e in quale misura verranno prorogati per i successivi periodi.

Ci possiamo quindi focalizzare sugli aiuti riconosciuti tralasciando la situazione di emergenza. Giova sottolineare come le posizioni lavorative della mamma e del papà siano di fondamentale importanza ai fini dell’identificazione delle agevolazioni ottenibili, in quanto il nostro ordinamento tutela in modo molto più forte la posizione della mamma lavoratrice dipendente rispetto a quella della lavoratrice autonoma e della mamma disoccupata.

In questo primo articolo analizzeremo i principali contributi messi a disposizione dallo Stato spettanti a qualsiasi mamma o futura mamma a prescindere dalla sua posizione lavorativa e indipendentemente dalla presentazione e dal valore del modello ISEE.

PREMIO ALLA NASCITA

Tutte noi mamme ci troviamo ad affrontare le prime spese importanti in un momento antecedente la nascita del figlio, quali ad esempio l’acquisto del passeggino o del lettino nel quale vorremmo far dormire il nostro bambino, oppure spese necessarie per le ultime visite durante la gravidanza.

A tal fine può essere utile richiedere il bonus, il cui importo ammonta a 800 euro, in un momento antecedente la data presunta del parto, rimanendo pur sempre possibile far domanda in un momento successivo.

Quando può essere presentata la domanda:

  • al termine del 7° mese di gravidanza (dalla 32ma settimana di gestazione)
  • dal momento del parto (anche se antecedente all’inizio dell’8° mese di gravidanza) ma IMPROROGABILMENTE entro un anno dal verificarsi dell’evento
  • al momento dell’adozione nazionale o internazionale del minore disposta con sentenza divenuta definitiva ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
  • affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell’art. 22, c. 6, l. 184/1983 o affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell’art. 34, l. 184/1983.

Possono presentare la domanda tutte le gestanti e madri aventi la residenza in Italia, anche comunitarie ed extracomunitarie.
In quest’ultimo caso l’INPS ha disposto che:

  • le cittadine non comunitarie in possesso dello status di rifugiato politico e protezione sussidiaria sono equiparate alle cittadine italiane per effetto dell’art. 27 del Decreto Legislativo n. 251/2007;
  • per le cittadine non comunitarie, è necessario il possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9 del Decreto Legislativo n. 286/1998 oppure di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE previste dagli artt. 10 e 17 del Decreto Legislativo n. 30/2007, come da indicazioni ministeriali relative all’estensione della disciplina prevista in materia di assegno di natalità alla misura in argomento (cfr. circolare INPS 214 del 2016).

La domanda può essere presentata esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali:

  • WEB – Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN rilasciato dall’Istituto, o identità SPID almeno di livello 2, o una Carta di identità elettronica (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

In questo caso sarà necessario premunirsi dei seguenti documenti:

  • certificato medico Asl o del medico SSN che attesti lo stato di gravidanza e la data presunta parto (non è ritenuto valido il certificato medico di medico specialista privato), oppure attestazione recante la data del parto e il Codice Fiscale del bambino
  • carta identità e codice fiscale propri e in corso di validità.
  • i cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno considerato valido ai fini dell’assegno di natalità autocertificano il possesso di tale titolo inserendone gli estremi nella domanda

N.B. Con circolare 48 del 29/03/2020 dal 10/04/2020 è stato abolito l’obbligo del mod. SR163

  • Contact Center Integrato – numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante). 

In questo caso la richiedente deve presentare i documenti di cui sopra presso lo sportello Inps di competenza oppure verificare se possibile inoltrarli via mail all’apposito indirizzo mail della sede Inps di competenza.

  • Patronati. 

In questa ipotesi sarà necessario consegnare i documenti previsti nei casi precedenti direttamente all’operatore.

Il bonus è erogato direttamente dall’INPS, in tempi relativamente celeri, attraverso le seguenti modalità:

  • bonifico domiciliato 
  • accredito su conto corrente bancario o postale
  • libretto postale o carta prepagata con IBAN.

CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO O IL RIMBORSO DEI DISPOSITIVI ANTI-ABBANDONO

Dal novembre 2019 è obbligatorio munirsi di un dispositivo antiabbandono per il seggiolino auto per tutti i bambini di età inferiore a 4 anni. A tal fine, per agevolarne l’acquisto, è riconosciuto per ciascun dispositivo, un contributo economico di 30 euro. Nel caso in cui il prezzo del dispositivo sia inferiore a 30 euro, il contributo è pari all’intero costo sostenuto.
L’acquisto del dispositivo antiabbandono viene associato al codice fiscale del minore e, pertanto, è possibile richiedere un solo buono per ciascun figlio.
Anche per questo tipo di misura è necessario essere in possesso dell’Identità Digitale SPID con il quale il richiedente dovrà presentare un’istanza direttamente sulla piattaforma informatica www.bonuseggiolino.it. Il contributo viene erogato attraverso il rilascio di un buono di spesa elettronico utilizzabile sotto forma di sconto sul prezzo di acquisto per gli acquisti presso le strutture, gli esercenti e gli enti iscritti in un apposito elenco consultabile sulla relativa piattaforma.
Il buono deve essere utilizzato entro 30 giorni dall’emissione ma, in caso di mancato impiego entro tale termine, può essere richiesto nuovamente.
Il genitore può anche chiedere il rimborso di un acquisto già effettuato ma soltanto qualora il dispositivo sia destinato ad un bambino nato dopo il 20 febbraio 2020. In tal caso è necessario allegare la relativa ricevuta di pagamento.
La piattaforma mette anche a disposizione il servizio di prenotazione del contributo (buono o rimborso per un acquisto già effettuato dopo il 20 febbraio 2020) nel caso in cui il bambino non sia ancora nato, oppure non si abbia ancora ricevuto il codice fiscale dall’Agenzia delle Entrate. In questo caso il contributo prenotato deve essere convalidato entro 15 giorni dalla richiesta, salvo rinnovo, inserendo il codice fiscale del bambino.

M

Mam to Mam

Esperienza di Mamma

Mi è capitato di ‘sbattere la testa’ un pò di volte con tutti questi bonus. Soprattutto per la richiesta dell’ISEE. Essendo una libera professionista mi sono rivolta al mio commercialista, ma ho perso tanto tempo e pazienza. Mi sono resa conto che in questi ambiti è meglio rivolgersi direttamente ad uno specialista, e io sono solo una libera professionista che purtroppo non è tutelata a dovere.

Inoltre il consiglio è di non aspettare la nascita del piccolo per iniziare a capire tutte le questioni contributi…iniziate ad informarvi prima ed a fare le richieste!

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