LA MATERNITA’ OBBLIGATORIA

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Secondo quanto previsto dalla legge il congedo di maternità inizia due mesi prima la data presunta del parto: come richiederla?

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PATRONATO – STUDIO BO.MAR

LAVORATRICI DIPENDENTI DEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO

Secondo quanto previsto dalla legge il congedo di maternità inizia due mesi prima la data presunta del parto (salvo flessibilità, ossia la possibilità di proseguire l’attività lavorativa fino all’ottavo o al nono mese di gravidanza, purché ricorrano le condizioni di salute che lo consentano).

La richiesta viene presentata all’INPS tramite gli Enti di Patronato, o in autonomia con il proprio SPID, fornendo semplicemente un certificato di gravidanza telematico rilasciato da un medico SSN che attesti la data presunta del parto, e va inoltrata prima dei due mesi che precedono la data prevista del parto. Durante la maternità la lavoratrice ha diritto a percepire un’indennità pari all’80% della retribuzione calcolata sulla base dell’ultimo mese di lavoro precedente il mese di inizio del congedo; tale indennità può essere integrata, a discrezione del datore di lavoro, fino al 100%, e viene anticipata dal datore di lavoro per conto di INPS direttamente in busta paga.

Secondo quanto previsto dalla legge il congedo di maternità inizia due mesi prima la data presunta del parto (salvo flessibilità, ossia la possibilità di proseguire l’attività lavorativa fino all’ottavo o al nono mese di gravidanza, purché ricorrano le condizioni di salute che lo consentano).

La richiesta viene presentata all’INPS tramite gli Enti di Patronato, o in autonomia con il proprio SPID, fornendo semplicemente un certificato di gravidanza telematico rilasciato da un medico SSN che attesti la data presunta del parto, e va inoltrata prima dei due mesi che precedono la data prevista del parto. Durante la maternità la lavoratrice ha diritto a percepire un’indennità pari all’80% della retribuzione calcolata sulla base dell’ultimo mese di lavoro precedente il mese di inizio del congedo; tale indennità può essere integrata, a discrezione del datore di lavoro, fino al 100%, e viene anticipata dal datore di lavoro per conto di INPS direttamente in busta paga.

I REQUISITI PER RICHIEDERE LA MATERNITA’ OBBLIGATORIA

  • Lavoratrici dipendenti: sussistenza di un rapporto di lavoro al momento della gravidanza,
  • Lavoratrici domestiche: 26 contributi settimanali nell’anno precedente l’inizio del congedo di maternità oppure 52 contributi settimanali nei due anni precedenti l’inizio del congedo.

Qualora il parto avvenga in anticipo rispetto alla data presunta del parto, ai fini del computo dei 3 mesi di congedo successivi al parto viene presa come riferimento la data presunta del parto, qualora il parto avvenga invece in ritardo, viene presa come riferimento la data effettiva del parto.

A parto avvenuto, ai fini della richiesta di Congedo Post Parto occorre comunicare a INPS, mediante nuova richiesta, i dati del nuovo nato entro e non oltre 30 giorni dalla nascita.

FLESSIBILITA’ DELLA MATERNITA’

Nel caso in cui ricorrano le adeguate condizioni di salute, è facoltà della lavoratrice optare per la flessibilità del congedo di maternità e quindi scegliere di astenersi dal lavoro 1 mese prima e 4 mesi dopo il parto oppure, a partire dal 2019, di astenersi per 5 mesi interamente dopo il parto.

La richiesta deve essere sempre inviata a INPS entro l’inizio dei due mesi che precedono la data prevista del parto e deve essere corredata, oltre che da un certificato di gravidanza telematico rilasciato da un medico SSN, da un certificato rilasciato da un medico specialista del SSN e da un medico del lavoro che attestino che tale opzione “non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro”.

MATERNITA’ PER LE LAVORATRICI DISOCCUPATE

Anche qualora la lavoratrice dovesse perdere il lavoro durante il periodo della maternità (ad esempio in caso di scadenza contratto), ha diritto a percepire il pagamento del Congedo di Maternità; questo viene erogato sempre per 5 mesi e comporta la temporanea sospensione della Naspi (indennità di disoccupazione) che verrà ripristinata al termine della maternità.

La richiesta viene presentata tramite INPS e verrà erogata dall’Ente direttamente sul conto corrente della madre.

MATERNITA’ PER LE LAVORATRICI AUTONOME/O ISCRITTE ALLA GESTIONE SEPARATA

Il congedo di maternità non è più obbligatorio per le lavoratrici autonome iscritte alla Gestione Separata o alla Gestione Artigiani/Commercianti: la relativa indennità, pertanto, è riconosciuta a prescindere dall’effettiva astensione dall’attività lavorativa.

Gestione Separata

Il diritto all’indennità di maternità spetta se nei 12 mesi precedenti il mese di inizio del congedo risulta effettivamente versato alla Gestione Separata almeno un contributo mensile. Come per le lavoratrici dipendenti viene coperto il periodo relativo ai due mesi prima del parto e tre mesi dopo il parto. La domanda viene presentata direttamente tramite INPS che pagherà la relativa indennità sul conto corrente della madre; i termini di prescrizione per la domanda sono di 12 mesi.

Gestione Artigiani/Commercianti

Il diritto all’indennità di maternità spetta la lavoratrice risulta in regola con il versamento dei contributi anche nei mesi compresi nel periodo di maternità. Come per le lavoratrici dipendenti viene coperto il periodo relativo ai due mesi prima del parto e tre mesi dopo il parto. Per i periodi di maternità ricadenti totalmente o parzialmente nel 2022, l’indennità di maternità può essere chiesta per ulteriori tre mesi a decorrere dalla fine del periodo di maternità, purché, nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità, il reddito dichiarato risulti inferiore a €. 8.145. La domanda viene presentata a parto avvenuto direttamente tramite INPS che pagherà la relativa indennità sul conto corrente della madre la quale ha diritto a percepire un’indennità pari all’80% della retribuzione giornaliera stabilita annualmente dalla legge per il tipo di attività svolta.

ATTENZIONE
ALCUNE PRECISAZIONI

  1. In caso di parto gemellare la durata del congedo di maternità non varia.
  2. Il diritto al congedo e alla relativa indennità è previsto anche in caso di adozione o affidamento di minori.
  3. L’indennità può essere riconosciuta al padre quando si verificano eventi che riguardano la madre (lavoratrice dipendente o autonoma) del bambino e spetta in caso di:
  • morte o grave infermità della madre.
  • abbandono del figlio o mancato riconoscimento del neonato da parte della madre
  • affidamento esclusivo del figlio al padre

Ogni professionista di True story Mam esprime il proprio punto di vista, ma la coppia mamma-bambino è unica. Mamme fate le giuste considerazioni, non siete mai inadeguate.

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